Cari Cittadini,
sta girando in questi giorni un lettera in cui si paventano gravi conseguenze per chi non provveda, entro 60 giorni, a rimuovere le coperture in cemento amianto ancora presenti negli edifici.
La lettera è a firma di un fantomatico “Comitato Anti Eternit (C.A.E. non profit). Da una verifica che abbiamo fatto non ci risulta esista questa associazione. Affermano di aver controllato il territorio con dei droni (piccoli velivoli telecomandati dotati di telecamera). Occorre precisare che l’utilizzo di droni nel sorvolo delle zone abitate deve rispettare delle norme ben precise, previste dal regolamento ENAC sui mezzi a pilotaggio remoto, con sanzioni derivate dal Codice della Navigazione e dalle normali leggi che caratterizzano condotte imprudenti. Queste sanzioni sono molto severe e colpiscono i responsabili dell’uso del mezzo: l’operatore ed il pilota.
Altro grave aspetto è quello della violazione della privacy qualora si effettuino e si divulghino riprese non autorizzate. Ciò premesso si forniscono alcune indicazioni sulla problematica “amianto”. La bonifica dall’amianto negli edifici è un onere che grava esclusivamente sui proprietari. Comune e Asl non sono tenuti infatti ad effettuare sopralluoghi. Occorre tenere presente che l’amianto può essere presente negli edifici in forma compatta oppure in forma friabile.
Amianto friabile
I materiali a base di amianto friabile, poco comuni nelle proprietà residenziali, sono stati utilizzati principalmente in ambienti commerciali e industriali per la protezione antincendio, l’insonorizzazione e l’isolamento.
Tuttavia, in alcuni ambienti residenziali la forma sfusa di fibre di amianto può essere trovata in vecchi riscaldatori domestici, stufe e sistemi di acqua calda, isolamento del soffitto e nei pavimenti in vinile e linoleum.
In caso di presenza negli edifici di amianto friabile (formato molto pericoloso del materiale, poiché riducibile in polvere con la semplice azione manuale e pertanto più facilmente inalabile) il proprietario dell’edificio è tenuto a comunicare alla Asl di riferimento i dati relativi alla presenza di tale insidioso materiale: l’obbligo è prescritto dalle legge (l. 27 marzo 1992, n. 257) e la sua violazione, nel caso di omessa comunicazione, è suscettibile di sanzione amministrativa pecuniaria, (oltre i duemila euro in sede edittale).
Amianto compatto
L’amianto compatto è meno pericoloso ed è presente principalmetne negli elementi di copertura: tegole, lastre ondulate o piane, ecc.
Non può essere sbriciolato se non con l’impiego di attrezzi meccanici, pertanto la diffusione di micro-fibre è molto meno probabile e la sua presenza in edifici in buono stato non fa scattare alcun obbligo di comunicazione.
Qualora l’edificio o il manufatto presentino però condizioni di degrado allora il proprietario ha l’obbligo di far effettuare una ispezione con annessa valutazione del rischio: per fare ciò è necessario avvalersi di un tecnico abilitato (o di un’impresa abilitata anch’essa).
Qualora dovesse essere accertata la necessità di intervenire sull’amianto (in caso di pericolosità dei manufatti presenti) scatta l’obbligatorietà di rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’Albo nazionale Gestori ambientali.
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che fissa al 2028 il termine ultimo per completare la bonifica dall’amianto da tutti gli edifici, le tubazioni, i macchinari, i treni e i manufatti sul territorio.
Invitiamo a non seguire indicazioni fuorvianti e a rivolgersi,in caso di dubbi agli uffici comunali e in particolare: all’ufficio ambiente, all’ufficio tecnico e all’ufficio polizia locale.
Il Sindaco di Montegrotto Terme
Riccardo Mortandello