11 Settembre 2024

Rassegna Montegrotto 30/3/24

🌳🚫🍺 Dal 1 aprile al 31 ottobre 2024, nei parchi comunali vietato bere alcolici fuori dai locali autorizzati! 🚷🍹 Nessun bivacco, nessun campeggio, solo divertimento per i più piccoli! 🎈👧👦 Aiutaci a mantenere la tranquillità e la pulizia, evitando comportamenti rumorosi e lasciando rifiuti in giro! 🤫🗑️ La violazione di queste regole potrebbe costarti fino a €500! 💸 #ParchiPubblici #DivietoAlcolici #Rispetto #Sicurezza

Ordinanza di disciplina dei parchi pubblici comunali con divieto di detenzione e consumo in loco di bevande alcoliche ex art. 50 c. 5 del D.Lgs.n. 267/2000.

Con decorrenza dal 1 aprile 2024 sino al 31 ottobre 2024, in tutti i parchi comunali e con orario 24 ore su 24:

 1. è vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e relativi plateatici nonché nell’ambito delle manifestazioni ed eventi autorizzati con contestuale autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;

2. nelle suddette aree non è ammesso bivaccare, campeggiare e/o pernottare; è altresì vietato l’abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle aree medesime o di degrado urbano;

3. è ammesso l’utilizzo delle strutture relative all’attività ludica a tutti i giovani fino al compimento del 12° (dodicesimo)anno di età compreso;

4. non sono consentite attività rumorose (utilizzo di strumenti musicali, dispositivi di diffusione sonora di ogni genere, urla e schiamazzi ecc…) che possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori, previe eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni ecc…);

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 (settantacinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), così come consentito dall’art. 16 della legge 689/1981 e disposto dalla D.G.C. n. 37 del 28.02.2019.

 

Loading